Oltre la retorica dell'autodeterminazione: il dibattito sul fine vita in Veneto e la deroga al dovere di cura

di Giulia Bovassi, bioeticista

La recente approvazione della Regione Veneto, della Proposta di Legge di Iniziativa Popolare “Liberi Subito” per normare il suicidio assistito, che nasce da una mobilitazione dell’associazione Luca Coscioni, pone il dibattito ad un livello duplice: quello del merito e quello politico. 

Nel merito, quindi dal punto di vista bioetico, il grande tema da affrontare è l’indisponibilità della vita umana e il riconoscimento della dignità intrinseca della persona a partire da un quesito imprescindibile e preliminare: il suicidio, che figura una disposizione totale di sé, è un bene? Se lo è, quale bene rappresenta per la persona? Se non lo è, quale logica ha la capacità, e secondo quali principi, di trasformare l’aiuto al suicidio in una prestazione sanitaria, in un diritto (mai riconosciuto dalla Corte), in una possibilità garantita dal Servizio Sanitario Regionale, contravvenendo al dovere di cura? 

Il presidente del Consiglio Regionale del Veneto Luca Zaia , il segretario generale Roberto Valente e il presidente della Giunta Regionale del Veneto Alberto Stefani (in basso) durante le operazioni di voto per l’approvazione della legge regionale per il fine vita assistito. Fonte: Il Sole 24 Ore

Questo interrogativo si pone, considerando che l’atto suicidario, il suicidio in sé, assume tradizionalmente una connotazione etica negativa riconosciuta anche dall’ordinamento vigente, in modo cogente. Attualmente resta ferma la convinzione che il gesto estremo di togliersi la vita non rappresenti un atto per l’uomo, ma contro l’uomo, identificando, dunque, un male morale anche quando l’individuo sceglie di perseguirlo. Ciò trova giustificazione, nel contesto italiano, già nell’impianto personalista della Costituzione, che vede lo Stato in funzione della persona e non il contrario, smuovendo l’imperativo primario di agire mediante attività di prevenzione, cura, solidarietà e supporto. L’immagine di una persona con intenzionalità suicide manifeste in procinto di compiere il gesto estremo e delle Forze dell’Ordine che prontamente agiscono mettendo a rischio la propria incolumità pur di ricordarle il valore della sua esistenza, in quel momento dimenticato, esemplifica quanto detto: nessuno è portato a considerare quel gesto estremo come un atto libero, di autodeterminazione, razionale e al quale fornire assistenza in quanto voluto dal soggetto interessato. Ciò riprova che l’autodeterminazione non è un principio assoluto, bensì sempre rapportato al bene della persona. Tanto le operazioni di prevenzione quanto la presa in carico all’interno di percorsi di ascolto a seguito del tentativo suicidario, non a caso, portano a prendersi cura del soggetto fragile, poiché la sua volontà non viene considerata espressione di razionalità e libertà a causa di fattori obnubilanti come la sofferenza e il dolore. Una persona, certamente piegata, anche se non sempre risulta il fattore determinante, dal peso della malattia, ma nella maggior parte dei casi soffre di quel “dolore ontologico” di cui parlava Cicely Saunders. Il contesto ospedaliero o assistenziale non modifica la natura dell’atto descritto; ne cambia gli attori, il contesto e le modalità. 

Trasformare ogni desiderio, finanche quello di darsi la morte, in una disposizione legittima di sé o, ancor più grave, in un diritto, implica allo stesso tempo il riconoscimento di un dovere di uccidere chi lo desidera in qualunque circostanza, patologica o non patologica. Perché dovrebbe essere un assoluto l’autodeterminazione di un paziente terminale e non quella di una persona che soffre per ragioni esistenziali o semplicemente ritiene la sua vita oramai completata? Il limite perde pregnanza e significato quando si muta la vita da bene indisponibile a bene disponibile: niente diviene più riprovevole moralmente in quanto voluto e ciò rende insignificante anche il diritto stesso, poiché ogni tentativo di legiferare su tematiche etiche andrebbe a contrapporsi al principio per cui l’etica è soggettiva e il desiderio sovrano. Ecco perché atti come il suicidio assistito e l’eutanasia negano il diritto nella sua essenza.  

Cambiamo gli attori, il contesto e le modalità, ma non la sostanza dell’atto suicidiario. (Nell’immagine: T. Patini, La morte di Jacopo Ortis)

Ed ecco la ragione per cui, a monte di ogni legiferazione in materia, nazionale o territoriale che sia, e a monte del dibattito stesso, urge porre l’interrogativo iniziale, perché a seconda del tipo di risposta sarà chiaro il modello antropologico di riferimento e verso il quale voler orientare la società: se un modello per il quale una vita detiene e mantiene la sua dignità intrinseca sempre, incondizionatamente, oppure un modello eugenetico di stampo utilista, liberal-radicale che ammette la possibilità per chicchessia di porsi quale autorità decisoria sulla dignità altrui e propria in base a criteri arbitrari, sensibili a variazioni dettate dalla contingenza storico-fattuale, come nel caso in questione la sentenza n.242/2019 della Corte Costituzionale, che stabilendo un perimetro (quindi dei criteri) entro il quale poter procedere alla richiesta di suicidio assistito, ed essendo autoapplicativa, ha già consentito a diverse persone di togliersi la vita con l’aiuto del medico, pur in assenza di normative a riguardo. Un modello, il secondo, che accetterà, coerentemente, l’eliminazione di ogni perimetro alle richieste di morte medicalmente assistita (come la letteratura scientifica internazionale dimostra rispetto a quanto accade in Canada, Olanda, ecc.) e che, se accettato, provocherà da un lato la normalizzazione del fenomeno come parte della prassi clinica (il famoso rischio menzionato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n.135/2024 della maturazione di una “pressione sociale indiretta” su anziani, malati, fragili e persone sole, inducendole a sentirsi un peso inutile per i familiari o per la società) nonché dei doveri del medico, dall’altro un’emorragia di richiesta proprio in forza del valore pedagogico che la legge detiene e del quale spesso il legislatore tende a non fare sufficiente memoria. Il pendio scivoloso non è una teoria, ma l’evidenza. Allora, data l’evidenza fornita dalla storia, la domanda che si pone è chi e come potrà arrestare questa deriva insita nella filosofia stessa della morte medicalmente assistita, una volta consentita l’apertura alla pratica? Con quale argomento logico potrà sostenere l’illegittimità di altri parametri? E se sarà la Corte a fornire ulteriori criteri d’accesso, si adeguerà pedissequamente la normativa, pur senza alcun obbligo, necessità né convinzione morale? Ecco la ragione per la quale norme come quella del Veneto, che assolvono il proprio operato in virtù di una “banale” amministrazione o organizzazione delle richieste di suicidio assistito, in realtà sono complici e corresponsabili dell’oggetto di quella norma, ossia la convinzione che aiutare una persona fragile a suicidarsi quando richiesto sia moralmente giusto. 

Fonte: Il Corriere Veneto

Qui il fine vita assume una dimensione eminentemente sociale, biopolitica e sanitaria. Prima di interrogarsi sulle modalità di accesso alla morte medicalmente assistita il Veneto, così come dovrebbe fare il Parlamento, dovrebbe occuparsi di aver garantito ogni misura possibile per la gestione del dolore e della malattia. Il baricentro deve essere spostato verso la cura del paziente inguaribile; in una reale, efficace, offerta palliativa, ad oggi disposta dalla legge n.38/2010, ma inapplicata in modo strutturato ed omogeneo nel territorio. La medicina palliativa rappresenta una delle espressioni più alte dell’arte medica: accettare il limite senza abbandonare la persona. Lo scenario odierno, al contrario, restituisce scarsità di servizi, proposta, presa in carico precoce, informazione al paziente e alla famiglia, mancanza di assistenza domiciliare, hospice insufficienti, assenza di adeguata formazione universitaria e, conseguentemente, di personale a disposizione. Questo scenario non ci parla di accanimento terapeutico, che è ben altro problema al quale né il suicidio assistito né l’eutanasia offrono risposta e per il quale esistono già validi strumenti, ma di abbandono terapeutico, attualmente la criticità maggiormente vissuta da chi soffre e in grado di erodere la relazione medico-paziente fondata sulla fiducia e sulla responsabilità. La palliazione risponde alla richiesta di essere accompagnati nel morire, non a morire. Due atti moralmente antitetici. 

Sorge spontanea, allora, la seguente domanda: se i cittadini chiedono cure perché il legislatore si prodiga per dare priorità al suicidio assistito? 

Il voto veneto non è, dunque, solo inutile, dannoso e non rappresentativo del mandato degli elettori di centro-destra, ma ha la grave responsabilità morale di aver legittimato una pratica moralmente iniqua, avviando un effetto domino sul territorio nazionale che si ripercuoterà sull’iniziativa parlamentare.

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